Approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale le Norme per la tutela dell’Emblema e del logotipo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato le Norme per la tutela dell’Emblema e del logotipo. Tali regole disciplinano in maniera compiuta l’uso, le azioni di tutela e le relative procedure, con il coinvolgimento diretto dei Comitati CRI a tutti i livelli associativi. Il CDN ha anche previsto la costituzione di un Osservatorio Nazionaleper la tutela dell’Emblema di Croce Rossa, incaricato di provvedere agli adempimenti previsti nel nuovo Regolamento. Infine, è già disponibile e scaricabile gratuitamente online, una nuova applicazione per telefonia cellulare, “Emblema CRI, che contribuirà ad una maggiore diffusione della conoscenza dell’Emblema e ad una più efficace lotta agli abusi.

La storia della protezione di un simbolo

L’Emblema e la denominazione della Croce Rossa sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 – nello specifico, dagli articoli 38 e 53 della Prima Convenzione – nonché dai protocolli addizionali riguardanti la protezione delle vittime di guerra. Dal combinato disposto degli articoli 44 e 53 e dall’intera Convenzione, si evince che sono considerati leciti solamente gli utilizzi dell’Emblema espressamente stabiliti. Tutto ciò che non rappresenta un’applicazione di quanto previsto comporta una violazione che, come tale, rientra nelle ipotesi di abuso previste dall’articolo 53 della suddetta Convenzione. Le società private, come principio generale, non sono autorizzate all’uso dell’Emblema. Le uniche eccezioni a questa regola, e comunque con vincoli restrittivi, sono rappresentate dalle ambulanze e dalle postazioni di soccorso che siano state assegnate esclusivamente al compito di fornire trattamenti gratuiti a feriti o malati (articolo 44, quarto par., Prima Convenzione di Ginevra del 1949). La Repubblica Italiana, avendo sottoscritto le Convenzioni di Ginevra, si impegna a prendere tutte le misure necessarie al fine di prevenire e reprimere ogni forma di abuso dell’Emblema (articolo 54 della Prima Convenzione), prevedendo a sua volta delle tassative sanzioni nei confronti delle persone o entità che le usano senza esserne titolati (Legge 30 giugno 1912, n. 740 e successive modificazioni).

La salvaguardia dell’identità CRI

La Croce Rossa Italiana, fondata nel 1864, è stata ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano, ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, pertanto, l’utilizzo di simboli ed altri segni distintivi che, per la loro fisica rappresentazione, sono evidentemente idonei a ingenerare confusione con l’Emblema della Croce Rossa comporta una violazione delle leggi dello Stato Italiano. Il criterio in base al quale stabilire se un logo può essere considerato un’imitazione dell’emblema deve essere quello del rischio di confusione da parte dell’opinione pubblica tra il logo utilizzato e l’Emblema della croce rossa. Ciò premesso, sebbene leggermente modificata, una croce rossa su sfondo bianco costituisce una imitazione proibita. Tale è la posizione sostenuta dal Commentario sulla Prima Convenzione di Ginevra (Commentary of the Geneva Conventions of 12 August 1949, Volume I, Articolo 53, ICRC, Ginevra, 1952, p. 385). E’ importante sottolineare che tutto quanto sopra è stato adottato dagli Stati membri della Convenzione di Ginevra del 1949 nel pieno interesse delle vittime (in particolare nei conflitti armati) e delle missioni umanitarie, contesto ove la protezione dell’Emblema è di vitale importanza.

Il Principio di Unità e la protezione degli operatori umanitari

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è guidato da sette Principi Fondamentali, inclusi negli Statuti del Movimento, adottati all’unanimità nel 1986 dalla venticinquesima Conferenza della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ove gli Stati membri della Convenzione di Ginevra erano rappresentati con diritto di voto. Uno di questi principi, quello di Unità, prevede chiaramente che in ogni Stato ci possa essere solo una Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, aperta a chiunque, e con il compito di svolgere l’attività umanitaria su tutto il proprio territorio. Ciò premesso, è di fondamentale importanza rilevare che qualsiasi utilizzo improprio dell’Emblema o della denominazione, sia in tempo di conflitto che in tempo di pace, intacca il rispetto che combattenti e civili hanno per il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, compromettendo in tal modo la capacità del Movimento di compiere la propria missione umanitaria. A ciò si aggiunga che tale fatto genera confusione sul significato degli emblemi e delle denominazioni, indebolendo di conseguenza la protezione fornita alle persone autorizzate al loro uso durante un conflitto armato.
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